La denominazione di origine controllata e garantita dei vini bianchi “Colli di Conegliano” è riservata a quelli ottenuti dalle uve provenienti unicamente dai vitigni delle seguenti varietà:
- Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;
- Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;
- possono concorrere, inoltre, le uve della varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano)nella misura massima del 10% ;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini comprende i territori della provincia di Treviso.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona:
- Vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in posizione collinare.
I sesti d’impianto, le tipologie di allevamento e le procedure di potatura devono rispettare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. Sono quindi indicate le tipologie a controspalliera e sono vietate quelle espanse a raggi.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura deve corrispondere a 10 ton e la densità minima di piante per ettaro mantenersi ai 3000 c. mentre la resa massima di uva per ceppo dovrà limitarsi a 3,5 kg.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento in bottiglia, devono svolgersi all’interno della zona di produzione.
I vini bianchi possono essere immessi al consumo solo dopo il periodo di affinamento e/o invecchiamento di 3 mesi, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Inoltre si chiede che rispondano alle seguenti caratteristiche: odore: vinoso, caratteristico; colore: giallo paglierino; sapore: secco, sapido, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.acidità totale minima: 5,0 g/l.
La commercializzazione di queste produzioni avverrà esclusivamente in bottiglie di vetro, chiuse con tappi raso bocca di sughero.
La Redazione